AI Act: tutte le regole del Regolamento UE 2024/1689 che riguardano la tua azienda
La domanda che mi fanno più spesso è sempre la stessa: «ma l’AI Act riguarda anche noi, che l’intelligenza artificiale non la costruiamo, la usiamo e basta?». Sì. Il Regolamento (UE) 2024/1689 non regola solo chi sviluppa modelli: regola anche chi li mette al lavoro in azienda. E le regole dell’AI Act per le aziende sono già in parte applicabili, non un problema del futuro.
Qui sotto trovi l’elenco, in ordine, di cosa dice davvero. Senza allarmismi e senza semplificazioni furbe: per ogni punto c’è il link all’articolo, così puoi verificare tu.
Chi deve rispettarlo (anche fuori dall’UE)
L’ambito è definito dall’articolo 2 ed è volutamente largo. Il regolamento si applica a:
- i fornitori che immettono sul mercato dell’Unione sistemi di IA o modelli per finalità generali, anche se stabiliti in un paese terzo;
- i deployer (chi usa il sistema sotto la propria autorità) stabiliti nell’Unione;
- fornitori e deployer di paesi terzi, quando l’output prodotto dal sistema viene utilizzato nell’Unione;
- importatori, distributori, fabbricanti di prodotti che integrano un sistema di IA con il proprio marchio e rappresentanti autorizzati.
Le due parole che contano sono nell’articolo 3: fornitore è chi sviluppa (o fa sviluppare) un sistema e lo immette sul mercato con il proprio nome, a titolo oneroso o gratuito; deployer è chi lo utilizza sotto la propria autorità, tranne nell’uso personale non professionale. Se in azienda usate un chatbot di terzi per il servizio clienti, siete deployer. IBM lo spiega con un esempio utile: se un’azienda europea manda dati a un fornitore extra-UE che li elabora con l’IA e restituisce il risultato, quel fornitore ricade comunque nel regolamento, perché l’output è usato nell’Unione.
Restano fuori (sempre articolo 2): usi esclusivamente militari, di difesa o sicurezza nazionale; ricerca e sviluppo scientifici; le attività di ricerca e prova prima dell’immissione sul mercato (ma non le prove in condizioni reali); l’uso personale non professionale; i sistemi rilasciati con licenza libera e open source, a meno che non siano ad alto rischio o rientrino negli articoli 5 e 50.
Le regole dell’AI Act per le aziende, in ordine di rischio
Tutto l’impianto si regge su un’idea semplice: più alto è il rischio per salute, sicurezza e diritti fondamentali, più pesanti sono gli obblighi. Le categorie sono quattro, e si scende di intensità.
1. Rischio inaccettabile: le otto pratiche vietate
L’articolo 5 elenca le pratiche vietate. Non sono limitazioni: sono divieti, in vigore dal 2 febbraio 2025.
- tecniche subliminali o manipolative che distorcono materialmente il comportamento e provocano un danno significativo;
- sfruttamento delle vulnerabilità dovute a età, disabilità o situazione sociale ed economica;
- punteggio sociale (social scoring) che porta a trattamenti pregiudizievoli in contesti scollegati dai dati raccolti o sproporzionati;
- valutazione del rischio che una persona commetta un reato basata unicamente su profilazione o tratti della personalità;
- creazione o ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale tramite scraping non mirato da internet o telecamere a circuito chiuso;
- riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza;
- categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose, vita o orientamento sessuale;
- identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi pubblici a fini di contrasto, salvo eccezioni tassative e con autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente.
Due divieti riguardano da vicino le imprese normali, non le forze dell’ordine: il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e il social scoring. Se un fornitore ve li propone come «feature», il problema non è vostro da risolvere dopo: è suo, ed è già oggi.
2. Alto rischio: gli obblighi pesanti
Un sistema è ad alto rischio in due casi, secondo l’articolo 6. Il primo: è un prodotto — o il componente di sicurezza di un prodotto — già disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’Allegato I (macchine, giocattoli, ascensori, dispositivi medici e così via) e soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi. Il secondo: rientra in uno dei settori dell’Allegato III, che sono otto:
- biometria (identificazione remota, categorizzazione, riconoscimento delle emozioni), esclusa la semplice verifica «sei chi dici di essere»;
- infrastrutture critiche: componenti di sicurezza per infrastrutture digitali, traffico stradale, acqua, gas, riscaldamento, elettricità;
- istruzione e formazione professionale: ammissione, valutazione dell’apprendimento, monitoraggio dei comportamenti durante le prove;
- occupazione e gestione dei lavoratori: selezione e filtro delle candidature, promozioni e cessazioni, assegnazione di compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni;
- accesso a servizi essenziali pubblici e privati: ammissibilità alle prestazioni di assistenza, merito di credito (esclusa l’individuazione di frodi), tariffazione di assicurazioni vita e sanitarie, gestione delle chiamate di emergenza;
- attività di contrasto;
- migrazione, asilo e controllo delle frontiere;
- amministrazione della giustizia e processi democratici.
Guardali di nuovo: due li incontri in aziende ordinarie. Il software che filtra i curriculum e quello che valuta le prestazioni di chi lavora per te sono sistemi di IA ad alto rischio. Non è un caso di scuola.
C’è una via d’uscita, ma è stretta (articolo 6, paragrafo 3): un sistema dell’Allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo, per esempio perché svolge un compito procedurale limitato o migliora il risultato di un’attività umana già completata. In quel caso però il fornitore deve documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato e registrarsi comunque. E l’eccezione non vale mai: se il sistema effettua profilazione di persone fisiche, resta alto rischio, punto. La Commissione deve pubblicare orientamenti pratici con esempi entro il 2 febbraio 2026.
Se sei fornitore di un sistema ad alto rischio, l’articolo 16 chiede: conformità ai requisiti tecnici, sistema di gestione della qualità, documentazione tecnica conservata, log generati automaticamente, procedura di valutazione della conformità, dichiarazione di conformità UE, marcatura CE, registrazione nella banca dati UE, misure correttive quando servono, requisiti di accessibilità.
Se sei deployer — cioè la maggioranza delle aziende — l’articolo 26 è la parte da leggere davvero:
- usare il sistema secondo le istruzioni, con misure tecniche e organizzative adeguate;
- affidare la sorveglianza umana a persone che abbiano competenza, formazione e autorità per esercitarla;
- garantire che i dati di input siano pertinenti e rappresentativi, nella misura in cui li controlli;
- monitorare il funzionamento e, se emerge un rischio, informare fornitore e autorità di vigilanza e sospendere l’uso; in caso di incidente grave, informare immediatamente;
- conservare i log per almeno sei mesi, quando sono sotto il tuo controllo;
- se sei datore di lavoro, informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di mettere in servizio un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro;
- informare le persone fisiche quando il sistema concorre a decisioni che le riguardano.
3. Rischio limitato: gli obblighi di trasparenza
Questa è la categoria che tocca più imprese, ed è anche la più facile da rispettare. L’articolo 50 stabilisce che:
- i sistemi destinati a interagire direttamente con le persone devono essere progettati perché sia chiaro che si sta parlando con un’IA, a meno che non sia evidente dal contesto;
- chi fornisce sistemi che generano contenuti sintetici (audio, immagini, video, testo) deve marcare gli output in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come generato artificialmente — non si applica alle funzioni di editing standard che non modificano in modo sostanziale l’input;
- chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte;
- chi genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un deep fake deve renderlo noto; lo stesso vale per il testo pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, salvo che ci sia stata revisione umana e qualcuno se ne assuma la responsabilità editoriale;
- l’informazione va data in modo chiaro al più tardi al momento della prima interazione.
Tradotto per chi ha un sito: il chatbot deve dire di essere un chatbot, e i contenuti generati vanno dichiarati. Poco lavoro, purché lo si faccia.
4. Rischio minimo
Tutto il resto — filtri antispam, IA nei videogiochi, la maggior parte degli usi comuni — non ha requisiti aggiuntivi, come ricordano sia la scheda IBM sull’EU AI Act sia la guida AI Act di AIPIA. Restano ovviamente in piedi le altre leggi: GDPR in testa.
I modelli per finalità generali (GPAI)
Capitolo a parte per chi fornisce modelli come quelli che stanno dietro agli assistenti conversazionali. L’articolo 53 impone: documentazione tecnica aggiornata, informazioni ai fornitori a valle che integrano il modello nei propri sistemi, una politica di rispetto del diritto d’autore e una sintesi pubblica sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento. I modelli open source sono esentati dai primi due obblighi, ma non se hanno rischio sistemico.
E il rischio sistemico ha una soglia numerica, nell’articolo 51: si presume quando la quantità cumulativa di calcolo usata per l’addestramento supera 1025 operazioni in virgola mobile. Sopra quella soglia scattano valutazione e mitigazione dei rischi, test antagonistici, segnalazione degli incidenti gravi e obblighi di cybersecurity.

L’obbligo che quasi nessuno conosce: l’alfabetizzazione
È l’articolo 4 e vale per tutti i fornitori e i deployer, a prescindere dal livello di rischio: adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chiunque usi i sistemi per loro conto, tenendo conto di competenze, esperienza e contesto d’uso.
Non c’è un modulo da compilare né un certificato da appendere. C’è un obbligo di sostanza: se in azienda si usa l’IA, le persone devono sapere cosa stanno usando, cosa può sbagliare e quando serve un occhio umano. È in vigore dal 2 febbraio 2025, ed è probabilmente la cosa più sensata e più ignorata di tutto il regolamento.
Il calendario: le date che contano
L’articolo 113 scagliona l’applicazione. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 luglio 2024) e si applica così:
- 2 febbraio 2025 — Capi I e II: disposizioni generali, alfabetizzazione (art. 4) e pratiche vietate (art. 5);
- 2 agosto 2025 — regole sui modelli per finalità generali, governance, riservatezza e sanzioni (tranne l’art. 101);
- 2 agosto 2026 — applicazione generale del regolamento, compresi i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III e gli obblighi di trasparenza dell’art. 50;
- 2 agosto 2027 — articolo 6, paragrafo 1: i sistemi che sono prodotti o componenti di sicurezza regolati dalla normativa di prodotto dell’Unione.
Un’annotazione utile dalla scheda IBM: i fornitori di modelli GPAI già sul mercato prima del 2 agosto 2025 hanno tempo fino al 2 agosto 2027 per adeguarsi. La guida AIPIA ricorda inoltre il codice di condotta volontario per i GPAI, pubblicato il 10 luglio 2025.
Le sanzioni
Sono nell’articolo 99 e vale la pena riportarle esatte, perché in giro circolano cifre vecchie prese dalla proposta iniziale:
- violazione delle pratiche vietate (art. 5): fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore;
- violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori, deployer, organismi notificati e degli obblighi di trasparenza dell’art. 50: fino a 15 milioni o il 3%;
- informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità: fino a 7,5 milioni o l’1%.
Per le PMI e le start-up, il paragrafo 6 stabilisce che si applica il minore tra l’importo fisso e la percentuale. Non è un dettaglio da poco per un’azienda italiana media.
Come ci si prepara, in pratica
La guida AIPIA propone cinque passi che, per una volta, sono davvero praticabili anche senza un ufficio compliance:
- inventario: fare l’elenco dei sistemi di IA usati in azienda, compresi quelli entrati «di straforo» nei reparti;
- formazione del team sui principi del regolamento (che è anche l’articolo 4);
- gap analysis tra i requisiti e le pratiche attuali;
- piano di adeguamento con priorità e tempistiche;
- monitoraggio continuo, perché gli elenchi di pratiche vietate e sistemi ad alto rischio possono essere aggiornati dalla Commissione.
Se il tema compliance ti è familiare, il metodo è lo stesso che serve per la direttiva NIS2: prima capire cosa hai, poi capire cosa ti manca. E vale la pena leggere l’AI Act insieme alla Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, la prima normativa nazionale organica italiana, che affianca il regolamento europeo sul fronte interno.
Un’ultima cosa, detta seriamente
Questo articolo è divulgativo. Serve a darti la mappa e i link per verificare ogni punto sul testo ufficiale o sull’ottimo AI Act Explorer. Non è, e non vuole essere, consulenza legale.
La classificazione del rischio di un sistema specifico dipende da come lo usi tu, nel tuo processo, con i tuoi dati: sopratutto sull’alto rischio, la stessa tecnologia può ricadere in categorie diverse a seconda della finalità. Prima di prendere decisioni che hanno conseguenze — un contratto con un fornitore, l’adozione di uno strumento nei processi HR, una dichiarazione di conformità — fatti affiancare da un consulente legale specializzato in materia, che valuti il tuo caso concreto.
Noi possiamo aiutarti sul pezzo che ci compete: capire quali sistemi stai usando davvero, dove finiscono i dati e come è costruito il software su cui gira il tuo lavoro. Se vuoi partire da lì, se ne può parlare in una consulenza e analisi del progetto, con calma e senza vendite forzate.
Scarica la guida gratuita
AI Act: le 10 regole che riguardano la tua azienda, con i riferimenti agli articoli e le date che contano. Un PDF pronto da stampare.
Scarica il PDFAnna De Carolis
Social Media Manager e Content Strategist di SpsProject. Si occupa della comunicazione digitale, della gestione dei canali social e della creazione di contenuti per il blog aziendale. Appassionata di tecnologia e innovazione, traduce il mondo dello sviluppo software in contenuti accessibili e coinvolgenti.
