# AI Act: tutte le regole del Regolamento UE 2024/1689 che riguardano la tua azienda > Le regole dell'AI Act spiegate in ordine: a chi si applica, le otto pratiche vietate, i sistemi ad alto rischio, gli obblighi per chi usa l'IA in azienda, trasparenza, GPAI, scadenze e sanzioni. Con il link a ogni articolo del regolamento. - **URL**: https://www.spsproject.net/ai-act-regole-aziende/ - **Autore**: Anna De Carolis - **Pubblicato**: 25/07/2026 - **Categorie**: Cybersecurity e Compliance --- La domanda che mi fanno più spesso è sempre la stessa: «ma l’**AI Act** riguarda anche noi, che l’intelligenza artificiale non la costruiamo, la usiamo e basta?». Sì. Il [Regolamento (UE) 2024/1689](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689) non regola solo chi sviluppa modelli: regola anche chi li mette al lavoro in azienda. E le regole dell’**AI Act per le aziende** sono già in parte applicabili, non un problema del futuro. Qui sotto trovi l’elenco, in ordine, di cosa dice davvero. Senza allarmismi e senza semplificazioni furbe: per ogni punto c’è il link all’articolo, così puoi verificare tu. ## Chi deve rispettarlo (anche fuori dall’UE) L’ambito è definito dall’[articolo 2](https://artificialintelligenceact.eu/article/2/) ed è volutamente largo. Il regolamento si applica a: - i **fornitori** che immettono sul mercato dell’Unione sistemi di IA o modelli per finalità generali, *anche se stabiliti in un paese terzo*; - i **deployer** (chi usa il sistema sotto la propria autorità) stabiliti nell’Unione; - fornitori e deployer di paesi terzi, quando **l’output prodotto dal sistema viene utilizzato nell’Unione**; - importatori, distributori, fabbricanti di prodotti che integrano un sistema di IA con il proprio marchio e rappresentanti autorizzati. Le due parole che contano sono nell’[articolo 3](https://artificialintelligenceact.eu/article/3/): **fornitore** è chi sviluppa (o fa sviluppare) un sistema e lo immette sul mercato con il proprio nome, a titolo oneroso o gratuito; **deployer** è chi lo utilizza sotto la propria autorità, tranne nell’uso personale non professionale. Se in azienda usate un chatbot di terzi per il servizio clienti, siete deployer. [IBM lo spiega con un esempio utile](https://www.ibm.com/it-it/think/topics/eu-ai-act): se un’azienda europea manda dati a un fornitore extra-UE che li elabora con l’IA e restituisce il risultato, quel fornitore ricade comunque nel regolamento, perché l’output è usato nell’Unione. Restano fuori (sempre articolo 2): usi esclusivamente militari, di difesa o sicurezza nazionale; ricerca e sviluppo scientifici; le attività di ricerca e prova *prima* dell’immissione sul mercato (ma non le prove in condizioni reali); l’uso personale non professionale; i sistemi rilasciati con licenza libera e open source, a meno che non siano ad alto rischio o rientrino negli articoli 5 e 50. ## Le regole dell’AI Act per le aziende, in ordine di rischio Tutto l’impianto si regge su un’idea semplice: più alto è il rischio per salute, sicurezza e diritti fondamentali, più pesanti sono gli obblighi. Le categorie sono quattro, e si scende di intensità. ### 1. Rischio inaccettabile: le otto pratiche vietate L’[articolo 5](https://artificialintelligenceact.eu/article/5/) elenca le pratiche vietate. Non sono limitazioni: sono divieti, in vigore **dal 2 febbraio 2025**. - tecniche **subliminali o manipolative** che distorcono materialmente il comportamento e provocano un danno significativo; - sfruttamento delle **vulnerabilità** dovute a età, disabilità o situazione sociale ed economica; - **punteggio sociale** (social scoring) che porta a trattamenti pregiudizievoli in contesti scollegati dai dati raccolti o sproporzionati; - valutazione del **rischio che una persona commetta un reato** basata unicamente su profilazione o tratti della personalità; - creazione o ampliamento di banche dati di **riconoscimento facciale** tramite scraping non mirato da internet o telecamere a circuito chiuso; - **riconoscimento delle emozioni** sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza; - **categorizzazione biometrica** per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose, vita o orientamento sessuale; - **identificazione biometrica remota «in tempo reale»** in spazi pubblici a fini di contrasto, salvo eccezioni tassative e con autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente. > Due divieti riguardano da vicino le imprese normali, non le forze dell’ordine: il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e il social scoring. Se un fornitore ve li propone come «feature», il problema non è vostro da risolvere dopo: è suo, ed è già oggi. ### 2. Alto rischio: gli obblighi pesanti Un sistema è ad alto rischio in due casi, secondo l’[articolo 6](https://artificialintelligenceact.eu/article/6/). Il primo: è un prodotto — o il componente di sicurezza di un prodotto — già disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’Allegato I (macchine, giocattoli, ascensori, dispositivi medici e così via) e soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi. Il secondo: rientra in uno dei settori dell’[Allegato III](https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/), che sono otto: - **biometria** (identificazione remota, categorizzazione, riconoscimento delle emozioni), esclusa la semplice verifica «sei chi dici di essere»; - **infrastrutture critiche**: componenti di sicurezza per infrastrutture digitali, traffico stradale, acqua, gas, riscaldamento, elettricità; - **istruzione e formazione professionale**: ammissione, valutazione dell’apprendimento, monitoraggio dei comportamenti durante le prove; - **occupazione e gestione dei lavoratori**: selezione e filtro delle candidature, promozioni e cessazioni, assegnazione di compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni; - **accesso a servizi essenziali** pubblici e privati: ammissibilità alle prestazioni di assistenza, **merito di credito** (esclusa l’individuazione di frodi), tariffazione di assicurazioni vita e sanitarie, gestione delle chiamate di emergenza; - **attività di contrasto**; - **migrazione, asilo e controllo delle frontiere**; - **amministrazione della giustizia e processi democratici**. Guardali di nuovo: due li incontri in aziende ordinarie. Il software che filtra i curriculum e quello che valuta le prestazioni di chi lavora per te sono **sistemi di IA ad alto rischio**. Non è un caso di scuola. C’è una via d’uscita, ma è stretta (articolo 6, paragrafo 3): un sistema dell’Allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo, per esempio perché svolge un compito procedurale limitato o migliora il risultato di un’attività umana già completata. In quel caso però il **fornitore deve documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato** e registrarsi comunque. E l’eccezione non vale mai: se il sistema effettua profilazione di persone fisiche, resta alto rischio, punto. La Commissione deve pubblicare orientamenti pratici con esempi **entro il 2 febbraio 2026**. **Se sei fornitore** di un sistema ad alto rischio, l’[articolo 16](https://artificialintelligenceact.eu/article/16/) chiede: conformità ai requisiti tecnici, sistema di gestione della qualità, documentazione tecnica conservata, log generati automaticamente, procedura di valutazione della conformità, dichiarazione di conformità UE, **marcatura CE**, registrazione nella banca dati UE, misure correttive quando servono, requisiti di accessibilità. **Se sei deployer** — cioè la maggioranza delle aziende — l’[articolo 26](https://artificialintelligenceact.eu/article/26/) è la parte da leggere davvero: - usare il sistema **secondo le istruzioni**, con misure tecniche e organizzative adeguate; - affidare la **sorveglianza umana** a persone che abbiano competenza, formazione e autorità per esercitarla; - garantire che i **dati di input** siano pertinenti e rappresentativi, nella misura in cui li controlli; - **monitorare** il funzionamento e, se emerge un rischio, informare fornitore e autorità di vigilanza e **sospendere l’uso**; in caso di incidente grave, informare immediatamente; - conservare i **log per almeno sei mesi**, quando sono sotto il tuo controllo; - se sei datore di lavoro, **informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima** di mettere in servizio un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro; - informare le persone fisiche quando il sistema concorre a decisioni che le riguardano. ### 3. Rischio limitato: gli obblighi di trasparenza Questa è la categoria che tocca più imprese, ed è anche la più facile da rispettare. L’[articolo 50](https://artificialintelligenceact.eu/article/50/) stabilisce che: - i sistemi destinati a **interagire direttamente con le persone** devono essere progettati perché sia chiaro che si sta parlando con un’IA, a meno che non sia evidente dal contesto; - chi fornisce sistemi che generano **contenuti sintetici** (audio, immagini, video, testo) deve marcare gli output in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come generato artificialmente — non si applica alle funzioni di editing standard che non modificano in modo sostanziale l’input; - chi usa sistemi di **riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica** deve informare le persone esposte; - chi genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un **deep fake** deve renderlo noto; lo stesso vale per il **testo pubblicato per informare il pubblico** su questioni di interesse pubblico, salvo che ci sia stata revisione umana e qualcuno se ne assuma la responsabilità editoriale; - l’informazione va data in modo chiaro **al più tardi al momento della prima interazione**. Tradotto per chi ha un sito: il chatbot deve dire di essere un chatbot, e i contenuti generati vanno dichiarati. Poco lavoro, purché lo si faccia. ### 4. Rischio minimo Tutto il resto — filtri antispam, IA nei videogiochi, la maggior parte degli usi comuni — non ha requisiti aggiuntivi, come ricordano sia [la scheda IBM sull’EU AI Act](https://www.ibm.com/it-it/think/topics/eu-ai-act) sia la [guida AI Act di AIPIA](https://aipia.it/attivita-e-progetti/guida-ai-act/). Restano ovviamente in piedi le altre leggi: GDPR in testa. ## I modelli per finalità generali (GPAI) Capitolo a parte per chi fornisce modelli come quelli che stanno dietro agli assistenti conversazionali. L’[articolo 53](https://artificialintelligenceact.eu/article/53/) impone: documentazione tecnica aggiornata, informazioni ai fornitori a valle che integrano il modello nei propri sistemi, una **politica di rispetto del diritto d’autore** e una **sintesi pubblica sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento**. I modelli open source sono esentati dai primi due obblighi, ma non se hanno rischio sistemico. E il rischio sistemico ha una soglia numerica, nell’[articolo 51](https://artificialintelligenceact.eu/article/51/): si presume quando la quantità cumulativa di calcolo usata per l’addestramento supera **1025 operazioni in virgola mobile**. Sopra quella soglia scattano valutazione e mitigazione dei rischi, test antagonistici, segnalazione degli incidenti gravi e obblighi di cybersecurity. ![Le quattro categorie di rischio dell'AI Act: da rischio inaccettabile a rischio minimo](https://www.spsproject.net/wp-content/uploads/2026/07/corpo-ai-act-categorie-rischio.jpg) ## L’obbligo che quasi nessuno conosce: l’alfabetizzazione È l’[articolo 4](https://artificialintelligenceact.eu/article/4/) e vale per *tutti* i fornitori e i deployer, a prescindere dal livello di rischio: adottare misure per garantire un livello sufficiente di **alfabetizzazione in materia di IA** del proprio personale e di chiunque usi i sistemi per loro conto, tenendo conto di competenze, esperienza e contesto d’uso. Non c’è un modulo da compilare né un certificato da appendere. C’è un obbligo di sostanza: se in azienda si usa l’IA, le persone devono sapere cosa stanno usando, cosa può sbagliare e quando serve un occhio umano. È in vigore **dal 2 febbraio 2025**, ed è probabilmente la cosa più sensata e più ignorata di tutto il regolamento. ## Il calendario: le date che contano L’[articolo 113](https://artificialintelligenceact.eu/article/113/) scagliona l’applicazione. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 luglio 2024) e si applica così: - **2 febbraio 2025** — Capi I e II: disposizioni generali, **alfabetizzazione** (art. 4) e **pratiche vietate** (art. 5); - **2 agosto 2025** — regole sui **modelli per finalità generali**, governance, riservatezza e **sanzioni** (tranne l’art. 101); - **2 agosto 2026** — applicazione generale del regolamento, compresi i sistemi ad alto rischio dell’**Allegato III** e gli obblighi di trasparenza dell’art. 50; - **2 agosto 2027** — articolo 6, paragrafo 1: i sistemi che sono prodotti o componenti di sicurezza regolati dalla normativa di prodotto dell’Unione. Un’annotazione utile dalla [scheda IBM](https://www.ibm.com/it-it/think/topics/eu-ai-act): i fornitori di modelli GPAI già sul mercato prima del 2 agosto 2025 hanno tempo fino al 2 agosto 2027 per adeguarsi. La [guida AIPIA](https://aipia.it/attivita-e-progetti/guida-ai-act/) ricorda inoltre il codice di condotta volontario per i GPAI, pubblicato il 10 luglio 2025. ## Le sanzioni Sono nell’[articolo 99](https://artificialintelligenceact.eu/article/99/) e vale la pena riportarle esatte, perché in giro circolano cifre vecchie prese dalla proposta iniziale: - violazione delle **pratiche vietate** (art. 5): fino a **35 milioni di euro o il 7%** del fatturato mondiale annuo, se superiore; - violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori, **deployer**, organismi notificati e degli obblighi di trasparenza dell’art. 50: fino a **15 milioni o il 3%**; - **informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti** alle autorità: fino a **7,5 milioni o l’1%**. Per le PMI e le start-up, il paragrafo 6 stabilisce che si applica **il minore** tra l’importo fisso e la percentuale. Non è un dettaglio da poco per un’azienda italiana media. ## Come ci si prepara, in pratica La [guida AIPIA](https://aipia.it/attivita-e-progetti/guida-ai-act/) propone cinque passi che, per una volta, sono davvero praticabili anche senza un ufficio compliance: - **inventario**: fare l’elenco dei sistemi di IA usati in azienda, compresi quelli entrati «di straforo» nei reparti; - **formazione** del team sui principi del regolamento (che è anche l’articolo 4); - **gap analysis** tra i requisiti e le pratiche attuali; - **piano di adeguamento** con priorità e tempistiche; - **monitoraggio** continuo, perché gli elenchi di pratiche vietate e sistemi ad alto rischio possono essere aggiornati dalla Commissione. Se il tema compliance ti è familiare, il metodo è lo stesso che serve per la [direttiva NIS2](https://www.spsproject.net/direttiva-nis2-ue-2022-2555-cosa-cambia-per-le-aziende-italiane-nel-2026/): prima capire cosa hai, poi capire cosa ti manca. E vale la pena leggere l’AI Act insieme alla [Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale](https://www.spsproject.net/legge-132-2025-intelligenza-artificiale-imprese/), la prima normativa nazionale organica italiana, che affianca il regolamento europeo sul fronte interno. ## Un’ultima cosa, detta seriamente Questo articolo è divulgativo. Serve a darti la mappa e i link per verificare ogni punto sul [testo ufficiale](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689) o sull’ottimo [AI Act Explorer](https://artificialintelligenceact.eu/). Non è, e non vuole essere, consulenza legale. La classificazione del rischio di un sistema specifico dipende da come lo usi tu, nel tuo processo, con i tuoi dati: sopratutto sull’alto rischio, la stessa tecnologia può ricadere in categorie diverse a seconda della finalità. Prima di prendere decisioni che hanno conseguenze — un contratto con un fornitore, l’adozione di uno strumento nei processi HR, una dichiarazione di conformità — **fatti affiancare da un consulente legale specializzato in materia**, che valuti il tuo caso concreto. Noi possiamo aiutarti sul pezzo che ci compete: capire quali sistemi stai usando davvero, dove finiscono i dati e come è costruito il software su cui gira il tuo lavoro. Se vuoi partire da lì, se ne può parlare in una [consulenza e analisi del progetto](https://www.spsproject.net/consulenza-e-analisi-progetti/), con calma e senza vendite forzate. Scarica la guida gratuita AI Act: le 10 regole che riguardano la tua azienda, con i riferimenti agli articoli e le date che contano. Un PDF pronto da stampare. [Scarica il PDF](https://www.spsproject.net/wp-content/uploads/2026/07/guida-ai-act-10-regole-per-le-aziende.pdf) ## Domande frequenti ### L'AI Act si applica anche a chi usa l'intelligenza artificiale senza svilupparla? Sì. Il regolamento distingue tra fornitore, cioè chi sviluppa e immette sul mercato, e deployer, cioè chi utilizza il sistema sotto la propria autorità. Se in azienda usate un chatbot o uno strumento di IA di terze parti nei vostri processi, siete deployer e avete obblighi vostri, in particolare se il sistema è classificato ad alto rischio. ### Quali sono le pratiche di IA vietate dall'AI Act? L'articolo 5 ne elenca otto: tecniche manipolative o subliminali, sfruttamento delle vulnerabilità, punteggio sociale, previsione di reati basata solo sulla profilazione, scraping non mirato di volti per banche dati di riconoscimento facciale, riconoscimento delle emozioni al lavoro e a scuola, categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche sensibili e identificazione biometrica in tempo reale in pubblico. Sono divieti, in vigore dal 2 febbraio 2025. ### Un software che seleziona i curriculum è considerato ad alto rischio? Di norma sì. L'Allegato III include i sistemi usati per l'assunzione o la selezione di persone, per filtrare le candidature e per valutare prestazioni e comportamento dei lavoratori. È uno dei casi in cui un'azienda del tutto ordinaria si ritrova con obblighi seri: istruzioni d'uso, sorveglianza umana competente, log e informazione ai lavoratori. ### Quali sono le sanzioni previste dall'AI Act? Fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o il 3% per la violazione degli obblighi di fornitori e deployer e di quelli di trasparenza; fino a 7,5 milioni o l'1% per informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità. Per PMI e start-up si applica il minore tra importo e percentuale. ### Entro quando bisogna essere conformi all'AI Act? Le pratiche vietate e l'obbligo di alfabetizzazione valgono dal 2 febbraio 2025; le regole sui modelli per finalità generali e le sanzioni dal 2 agosto 2025. Il grosso del regolamento, compresi i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III e gli obblighi di trasparenza, si applica dal 2 agosto 2026, mentre i sistemi legati alla normativa di prodotto slittano al 2 agosto 2027. --- Fonte: https://www.spsproject.net/ai-act-regole-aziende/ — SpsProject